Il senatore PERDUCA(PD), dopo aver ricordato di aver presentato, insieme alla senatrice Poretti, il disegno di legge n.136, nonché di essere cofirmatario del disegno di legge n. 10, rileva in primo luogo come lo schema di testo unificato proposto dal relatore non sia idoneo a rappresentare, a suo giudizio, un'adeguata sintesi di tutte le iniziative legislative in titolo. A questo riguardo, dopo essersi dichiarato contrario all'utilizzo strumentale del caso Englaro per fini di propaganda politica, osserva come sarebbe stato preferibile, da punto di vista squisitamente metodologico, procedere ad un'analitica enucleazione delle singole questioni su cui concentrare il dibattito, nella prospettiva di arrivare a definire, attraverso un proficuo confronto, alla sintesi delle medesime.
Nell'esprimere l'auspicio che sulla materia sia comunque possibile svolgere il più ampio dibattito, richiama tuttavia l'esigenza di assicurare la trasparenza dei lavori parlamentari: lamenta in particolare l'impossibilità di rendere l'opinione pubblica pienamente partecipe del dibattito che si consuma nelle aule parlamentari.
Nel merito, contesta prima di tutto l'articolo 2 della proposta di testo unificato che sancisce il divieto di eutanasia e di suicidio assistito, nonostante vi sia una diffusa consapevolezza dell'esistenza del fenomeno dell'eutanasia sommersa. Richiama i contenuti del disegno di legge n. 1238, di cui è cofirmatario insieme alla senatrice Poretti, che interviene in materia di eutanasia, oltre che di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento. Osserva quindi che, poichè il citato disegno di legge n. 1238 è stato assegnato alle Commissioni riunite 2a e 12a, presentando profili di competenza anche della Commissione giustizia, e financo profili di rilievo costituzionale tali da poter richiedere il coinvolgimento della Commissione affari costituzionali, la questione dell'eutanasia non potrebbe essere considerata nell'ambito della proposta di testo unificato, nemmeno al solo fine di sancirne il divieto.
Giudica inoltre il testo proposto dal relatore assai contraddittorio in quanto, pur proclamando all'articolo 1, comma 4, l'inviolabilità e l'indisponibilità del diritto alla vita, esso mira a disciplinare gli aspetti biologici della vita trascurando i profili connessi all'inviolabilità della stessa. A quest'ultimo riguardo sottolinea l'opportunità di acquisire le valutazioni della Commissione affari costituzionali, in quanto a suo avviso si pone anche un problema di coerenza con i principi fondamentali della Costituzione.
Sempre con riferimento al divieto di eutanasia sancito all'articolo 2 della proposta del testo unificato, non può essere a suo avviso trascurata l'esigenza di regolamentare un fenomeno che nei fatti risulta praticato, anche senza pervenire alla definizione di un testo che incontri il consenso di tutte le forze politiche: ribadisce a questo riguardo l'inidoneità del mero divieto a risolvere il problema dell'eutanasia sommersa. In questo quadro, riterrebbe opportuna una riflessione sui contenuti del disegno di legge n.1238, ancorché non formalmente assegnato alla Commissione sanità, quanto meno al fine di cogliere utili spunti che possano contribuire a migliorare e ad arricchire il testo presentato dal relatore. In particolare, sottolinea l'esigenza di definire i casi nei quali è possibile, mediante l’assistenza di un medico, ricorrere all’eutanasia attiva, consentendo tale possibilità non solo ai pazienti in condizioni terminali, ma anche a chi, in forma irreversibile e con prognosi infausta, si trovi a vivere in condizioni di grave invalidità e quindi in condizioni che incidono in modo rilevante sulla qualità dell’esistenza. Sarebbe quindi, a suo avviso, opportuno individuare in dettaglio le procedure per dare luogo all’eutanasia attiva su richiesta del paziente, specialmente nel caso in cui si tratti di paziente senza speranza, la cui sofferenza sul piano fisico o psichico è persistente e insopportabile. Dovrebbe inoltre, a suo giudizio, essere prevista la facoltà da parte del medico di esprimere l'obiezione di coscienza, circostanza peraltro di cui non vi è traccia nello schema di testo unificato proposto dal relatore.
Evidenzia inoltre che nell'ambito della proposta di testo unificato, ancorchè solennemente affermato, il principio di inviolabilità del diritto alla vita viene sistematicamente eroso attraverso la previsione di una serie di limitazioni.
Dichiara di non condividere inoltre il principio sancito dall'articolo 1, comma 3, nella proposta di testo unificato. Esprime in particolare contrarietà a quanto stabilito all'articolo 5, comma 6 in merito all'idratazione e all'alimentazione artificiali, rilevando come tale tipo di trattamento non sia necessariamente finalizzato ad alleviare le sofferenze, ma possa al contrario contribuire addirittura a cagionarne di ulteriori, come dimostrato dal caso di Piergiorgio Welby.
Concorda con il senatore Marino sull'esigenza di ascoltare rappresentanti dell'ordine dei notai, dichiarandosi assolutamente contrario alla necessità di ricorrere a un notaio e all'istituzione di un registro nazionale, a suo giudizio idoneo a generare solo un aggravamento burocratico per l'espressione delle dichiarazioni anticipate di trattamento.
Lamenta inoltre che in caso di controversie tra il fiduciario e il medico curante non sia previsto l'intervento di un giudice terzo bensì il ricorso ad un organo collegiale interno alle strutture sanitarie, la cui decisione non vincola comunque il medico.
Conclude rilevando come i contenuti della proposta di testo unificato appaiano assolutamente disallineati con l'orientamento diffuso tra i Paesi dell'Unione europea su tale argomento.
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