8.01.2012

emendamento agli articoli rinviati in commissione del testo proposto per il disegno di legge 3491, 3492 e 3509-A

emendamento agli articoli rinviati in commissione del testo proposto per il disegno di legge 3491, 3492 e 3509-A

art. 1


1.700 (testo 7)

Chi, dopo essere stato condannato per il delitto di cui al comma 1 riporta nei due anni successivi una nuova condanna per il medesimo delitto può' essere sottoposto, tenuto conto della gravita' dei fatti, alla pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da uno a sei mesi.

ad ogni ulteriore condanna per il reato a cui al comma 1, commesso nei due anni successivi consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista da un mese a un anno.

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