9.23.2011

Populismo e Territorio

ecco il testo di legge di modifica costituzionale adottato all'unanimità (non ci sono radicali colà) dalla commissione affari costituzionali del senato delle repubblica

Legislatura 16º - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 322 del 20/09/2011

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. 1178, 1633, 2821, 2848, 2891, 2893

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di numero dei parlamentari e disposizioni di coordinamento per l'elezione della Camera dei deputati

NT

I RELATORI

Art. 1

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di quattrocentocinquanta, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» è sostituita dalla seguente: «quattrocentoquarantadue».



Art. 2

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste uno».



Art. 3

1. Quando la legge dispone, per l'elezione della Camera dei deputati, mediante l'indicazione di un numero di seggi, le medesime disposizioni s'intendono riferite al corrispondente rapporto percentuale con il numero complessivo dei deputati stabilito dalla Costituzione alla data della loro entrata in vigore, esclusi quelli eletti nella circoscrizione Estero.

2. Il comma 1 si applica con arrotondamento all'unità più prossima, se il risultato è un numero di seggi non intero.

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