9.02.2011

Gli emendamenti Radicali alla Manovra bis

L'insieme degli emendamenti alla manovra economica proposti dai parlamentari radicali consentirebbero un risparmio nell'immediato di circa 8 miliardi di euro, senza contare i risparmi derivanti dagli interventi sulle pensioni e le maggiori entrate grazie alle misure per il rilancio dell'economia.



Emendamenti per il taglio della spesa pubblica


• Abolizione finanziamento pubblico ai partiti


o Risparmio stimato: 476 milioni di euro

Le Elezioni politiche del 2008, secondo l’ultimo Referto della Corte dei Conti, a fronte di una spesa complessiva di 110.127.757,19 euro ci sono costate ben 503.094.380,90 euro. Non solo, il valore totale dei rimborsi statali versati ai partiti, che nel 1994 ammontava a circa 47 milioni di euro, negli ultimi 14 anni si è più che decuplicato, facendo esborsare agli italiani, tra il 1994 e il 2008, un totale complessivo di 2.253.612.233,79 euro. Da notare che non è previsto alcun rapporto tra la rendicontazione delle spese sostenute e i rimborsi elettorali: quindi vi sono partiti che hanno investito somme trascurabili e che in virtù di circostanze favorevoli godono di significativi rimborso. Un esempio: Il Movimento politico LISTA CONSUMATORI ha partecipato alle elezioni del 2006 per il rinnovo delle Camere in alcune circoscrizioni. Sulla base dei risultati elettorali conseguiti dal movimento è stato assegnato il contributo dello Stato di euro 113.676,43 per le elezioni del Senato della Repubblica da corrispondere annualmente dal 2006 al 2010. Il legale rappresentante ha dichiarato di non aver sostenuto spese e di non aver ricevuto nessun finanziamento.


Si abroga totalmente il finanziamento pubblico per elezioni politiche, europee, regionali, oltre ai referendum, per un risparmio pari a oltre 400 milioni di € annui (476 mln) Con la legge 157 del 1999 viene definitivamente reintrodotto il finanziamento pubblico completo per i partiti che riescono ad ottenere durante le elezioni almeno il 4% delle preferenze, non viene previsto nessun sistema di controllo del rapporto entrate/uscite di un partito che diventa nei fatti una azienda a cui vanno erogati regolarmente contributi statali per 193.713.000 euro ogni anno. Nel 2002, con la legge n.156, si decide che possono beneficiare dei finanziamenti tutti i partiti che ottengono almeno l'1% dei voti e la cifra da erogare passa dai quasi 194 milioni di euro a 468 milioni di euro. Nel 2006 si riesce a far passare un provvedimento per cui viene erogato il finanziamento previsto per il quinquennio di legislatura anche se lo schieramento politico non riesce a rimanere in carica per l'intero mandato, in pratica all'inizio di ogni singola legislatura vengono messi a disposizione dei partiti 2 miliardi e 340 milioni di euro. Con il ribaltone politico del 2008, con conseguenti nuove elezioni a distanza di solo due anni dalle precedenti, accade che molti partiti percepiscono il finanziamento previsto per la legislatura che ha avuto inizio mandato nel 2006 a cui sommare quello previsto per la legislatura formatasi nel 2008. Nel 2008, nel 2009, 2010 e ancora nel 2011 per alcuni partiti si vengono a sovrapporre i finanziamenti previsti per le due legislature arrivando a toccare la cifra da capogiro di un contributo di 3 miliardi 744 milioni di euro da spartirsi tra una decina di partiti.






• Abrogazione dell'esenzione Ici per gli immobili degli enti religiosi che svolgono attività commerciali


o Risparmio stimato: 400-700 milioni di euro


• Eliminazione sprechi e prebende forze armate


o Risparmio stimato: 3,69 miliardi di euro


Emendamenti per maggiori entrate economiche


• Contributo ecologico sui consumi energetici non rinnovabili


o Entrate previste: 3 miliardi di euro


La proposta di introdurre un contributo ecologico sui consumi energetici non rinnovabili (fatti salvi quelli che rientrano nel sistema ETS) ha finalità economiche ed ambientali. Da un lato, permette di spostare il peso fiscale 'dalle persone alle cose' e, più in generale, alle cose che inquinano. Dal’altro, la destinazione del relativo gettito ad una riduzione della pressione fiscale sul lavoro, come si propone, favorisce la crescita e lo sviluppo tecnologico, perché riguarda settori ad alta intensità di lavoro e di innovazione, come l’edilizia efficiente e lo sviluppo di tecnologie più efficienti in primis per la climatizzazione e i trasporti”.


I due parlamentari Radicali hanno poi concluso: “La tassazione ambientale, ferma nel nostro Paese ad appena lo 0,1% del PIL, offre ampi margini di intervento che vanno assolutamente colti e l’introduzione del contributo sul consumo di fossili, in linea peraltro con le proposte che si stanno elaborando in sede europea su questa materia, può costituire l’avvio di una più ampia riforma di fiscalità ambientale che interessi altre sostanze inquinanti e il consumo di altri beni ambientali, a livello non solo nazionale, ma anche locale: consumo di acqua potabile al di là dell’uso domestico minimo; consumo del suolo; occupazione di suolo pubblico per automezzi privati; produzione di rifiuti domestici e industriali. L’incidenza potrebbe in pochi anni diventare davvero significativa ed in tempi di crisi economica e di federalismo fiscale non si tratta di questioni marginali.”


Emendamenti per il rilancio dell'economia


• Innalzamento dell'età pensionabile e riforma del welfare


o Risparmio annuale stimato a regime: oltre 7 miliardi di euro


L’emendamento contenente la proposta di legge delega intende superare l’attuale sistema di ammortizzatori sociali (e l’attuale limiti anagrafici per il diritto alla pensione) attraverso un intervento organico basato sulle seguenti soluzioni:


1) costruire un nuovo sistema di ammortizzatori sociali basato su tre livelli:


a) trattamenti in caso di sospensione temporanea per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro;


b) trattamenti in caso di passaggio dallo stato di occupazione a quello di disoccupazione estesi a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, parasubordinati e del pubblico impiego;


c) interventi di tipo assistenziale in caso di esaurimento del diritto alle precedenti prestazioni o nei casi in cui il disoccupato non può beneficiare dei trattamenti precedenti, nei quali ricadono, in attesa di una loro riforma, le altre modalità di integrazione al reddito e tutte le attuali indennità a requisiti ridotti in tutti i settori, compreso quello agricolo;


2) creare un nuovo sistema organico di ammortizzatori sociali che semplifichi l'attuale stratificazione normativa e l'alto numero di trattamenti, fondato su due soli istituti e su una strategia che preveda lo spostamento delle tutele e delle protezioni dalla garanzia del posto di lavoro all'assicurazione di una piena occupabilità durante tutta la vita lavorativa, attraverso strumenti assicurativi generalizzati, ma che siano di breve durata anche perché collegati a misure attive per la ricerca del lavoro e per la formazione:


a) prevedere un unico trattamento in caso di sospensione temporanea per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro - integrazioni al reddito a tutela delle riduzioni delle ore lavorate - sostitutivo della Cigs, esteso agli apprendisti, operai, impiegati e quadri di tutte le imprese, anche con meno di 15 addetti e a prescindere dalla tipologia contrattuale; disincentivare l'utilizzo di questo istituto come sostitutivo del licenziamento, riducendo la sua durata e parificando i suoi tassi di copertura all'indennità di disoccupazione, prevedendo il divieto di utilizzarlo a zero ore ed escludendo deroghe;


b) prevedere un secondo e unico trattamento - l'indennità di disoccupazione - in caso di passaggio dallo stato di occupazione a quello di disoccupazione per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato con esclusione dei lavoratori che si siano dimessi volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa, sostitutivo dell'indennità di disoccupazione ordinaria, della Cigs, dell'indennità di mobilità, dell'indennità di disoccupazione speciale edile e delle concessioni in deroga;


c) prevedere che le singole categorie di lavoratori autonomi, ove decidano volontariamente che i propri associati versino i contributi per i trattamenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro, anche attraverso fondi settoriali la cui gestione economica deve essere autosufficiente, possano beneficiare dell'indennità di disoccupazione. Per le collaborazioni coordinate e continuative l'adesione alle contribuzioni assicurative per l'indennità di disoccupazione è obbligatoria, alla luce della estrema debolezza di questa categoria di lavoratori più degli altri soggetti a periodi di disoccupazione;


d) prevedere che il tasso di copertura dell'indennità di disoccupazione rispetto all'ultimo stipendio e la durata del sostegno al reddito siano equi e sufficienti per la ricerca del lavoro e per la partecipazione ai percorsi formativi, ma non disincentivino la ricerca del lavoro: un sussidio pari al 65 per cento dell'ultimo salario lordo percepito per i primi sei mesi di disoccupazione, percentuale che scende al 55 per cento dal settimo al diciottesimo mese, e un reddito pari a 500 euro per sei mesi, a favore di chi abbia accumulato un periodo di permanenza nello stato di disoccupazione superiore a diciotto mesi;


e) prevedere rigorosi criteri di eleggibilità e cioè le condizioni che devono essere soddisfatte dal lavoratore disoccupato per poter beneficiare dell'indennità di disoccupazione. Prevedere che l'erogazione dell'indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro sia legata in modo vincolante a politiche per il reinserimento dei lavoratori e che l'erogazione di tale indennità sia strettamente vincolata alla sottoscrizione da parte del disoccupato di un patto di servizio che lo impegni alla ricerca attiva del lavoro o a partecipare a interventi formativi o comunque a progetti proposti dai centri per l'impiego o dalle agenzie autorizzate e accreditate nonché prevedere la sospensione o la decadenza dal beneficio nel caso in cui il disoccupato rifiuti i percorsi formativi o le convocazioni del servizio per l'impiego o le offerte di lavoro congrue al suo profilo professionale, anche a termine;


f) prevedere che la gestione e il coordinamento del processo di autorizzazione dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione da parte dell'INPS, il coordinamento e l'assistenza tecnica delle politiche attive rivolte ai suoi beneficiari e l'esecuzione delle sanzioni siano affidati all'istituenda Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati, sotto il controllo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, integrata con i rappresentanti delle regioni, con l'obiettivo di aumentare l'occupabilità dei disoccupati e di ridurre in modo significativo i tempi medi del loro rientro nel mercato del lavoro. In questo modo viene superata, nei fatti, la separazione fra chi eroga il sussidio e chi gestisce le politiche attive perché la richiesta del sussidio da parte del lavoratore non viene più effettuata direttamente all'INPS, ma viene intermediata dai centri per l'impiego e dall'Agenzia nazionale, che ha anche il compito di disporre la sospensione del sussidio nel caso di inadempienza del beneficiario una volta che è stata accertata dal centro per l'impiego;


g) prevedere di assegnare all'agenzia tecnica del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali «Italia Lavoro Spa» il ruolo e i compiti dell'Agenzia nazionale prevista dalla lettera


f) Questo sia per evitare spese aggiuntive per la costituzione di un nuovo ente sia, soprattutto, per le competenze acquisite da «Italia Lavoro Spa» nella gestione delle politiche di «welfare to work» per il reinserimento dei lavoratori svantaggiati nell'ambito degli ammortizzatori sociali in deroga (Cigs e indennità di mobilità). Il modello di gestione dei flussi fra centri per l'impiego, INPS e Agenzia nazionale previsti dalla presente proposta di legge è stato costruito, infatti, non tanto sulla base di evidenze teoriche, quanto sulla base delle esperienze pratiche e di modelli di servizio delle azioni di «welfare to work» di «Italia Lavoro Spa» effettivamente sperimentate nella gestione degli ammortizzatori in deroga;


per quanto riguarda i costi si propone di:


a) finanziare i due trattamenti all'interno di un sistema assicurativo basato - a decorrere dal 2012 - interamente sul prelievo contributivo, proporzionale alle retribuzioni, a carico di lavoratori e di imprese, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;


b) prevedere l'istituzione di un fondo da finanziare con la fiscalità generale per rafforzare il sistema dei servizi pubblici per l'impiego e dell'Agenzia nazionale;


c) prevedere la possibilità da parte delle regioni di deliberare benefìci più favorevoli rispetto a quelli previsti dalla presente proposta di legge, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.


• Liberalizzazione delle professioni


vieta non solo l'obbligatorietà delle tariffe, ma la fissazione delle stesse (si torna così alla versione originaria del decreto Bersani, prima della conversione).


-prevede l'introduzione del divieto, per gli ordini, di proibire la pubblicità dell'attività professionale, adducendo generiche mancanze di decoro riferibili a intere categorie di mezzi di comunicazione: ogni divieto deve essere motivato dal mancato rispetto del buon costume, della veridicità, della continenza e dell'interesse pubblico dei fatti riferiti e deve essere circostanziato al caso concreto.


-introduce la possibilità di costituire società professionali di capitali, rendendo così possibile l'alleanza tra professionisti e soci di mero investimento: la misura è necessaria per consentire alle società di professionisti italiani di competere a livello globale, ma anche per permettere a nuovi studi di crescere più rapidamente grazie a leve di capitale finora impedite


-introduce la possibilità per i professionisti iscritti ad albi di partecipare a più di una società e la facoltà di esercitare anche imprese commerciali, divieto da molti considerato inutile e peraltro facilmente aggirabile (con i «prestanome» e con le sospensioni concordate – da chi può – con l'albo).


-chiarisce, che le società professionali possono assistere e rappresentare in giudizio i clienti, attraverso un proprio socio o dipendente abilitato a farlo, anche quando esse siano composte di soggetti che non siano tutti soltanto avvocati.


-elimina il regime dei minimi contributivi previdenziali per i professionisti, problema molto sentito in particolare dai più giovani che, appena entrati nel mercato del lavoro -professionale, sono spesso costretti a pagare cifre considerevoli alle casse di previdenza, magari senza avere ancora guadagnato nulla.


-è data facoltà agli studenti universitari che hanno conseguito almeno i due terzi dei crediti previsti da corsi di laurea, che consentono l'accesso a professioni regolamentate, di anticipare durante il corso di studi il periodo di praticantato obbligatorio, ove previsto, propedeutico all'abilitazione professionale. Ciascun ordine professionale stabilisce le modalità di accesso al praticantato anticipato.


-abroga le regole in materia di limitazione all'accesso e abolisce, intervenendo con una serie di novelle, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, ferma restando la funzione di controllo e sanzione degli ordini professionali. Si diventa avvocati, come avviene in altri Paesi europei e fermi restando tutti i restanti requisiti di legge, iscrivendosi all'albo competente ma solo dopo avere compiuto correttamente due anni di pratica.


-sopprime l'incompatibilità tra esercizio del commercio ed esercizio della professione forense, nonché tra quest'ultima e l'esercizio della professione di giornalista professionista.


-si abrogano le regole in materia di limitazione all'accesso e si abolisce l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottori commercialisti ed esperti contabili, ferma restando la funzione di controllo e sanzione degli ordini. Si diventa dottori commercialisti o esperti contabili, fermi restando tutti i restanti requisiti di legge, iscrivendosi all'albo competente dopo avere compiuto correttamente tre anni di pratica. Si elimina, inoltre, l'incompatibilità tra esercizio del commercio ed esercizio della professione, nonché tra quest'ultima e l'esercizio della professione di giornalista professionista.


• Prosecuzione volontaria dell'attività lavorativa oltre l'età per la pensione obbligatoria


o Risparmio stimato nell'ipotesi massima: 2,3 miliardi di euro


Vi è la necessità di prevedere la facoltà per i lavoratori, e in particolare per la grande maggioranza di essi che presta mansioni non usuranti, di poter continuare a lavorare, se lo ritengono possibile e utile, oltre l'età in cui potrebbero andare in pensione. A fronte di questo diritto c'è un interesse obiettivo della società di aumentare il tasso di attività della popolazione e quindi la sostenibilità del sistema di welfare. A questo proposito occorre osservare che solo da poco in Italia si è compreso che le politiche che incoraggiavano l'uscita dal lavoro dei dipendenti più anziani per lasciare il posto ai giovani erano controproducenti. Le conseguenze di queste politiche sono state, infatti, deleterie: basso tasso di partecipazione al lavoro, in particolare per le donne, forti differenze regionali e larga presenza di lavoro nero.


• Privatizzazione della Rai e liberalizzazione del settore radiotelevisivo


Per avere un effettivo pluralismo informativo deve superarsi l’attuale sistema anticoncorrenziale i cui limiti strutturali trovano origine nel mancato governo del processo di nascita del sistema infrastrutturale delle telecomunicazioni risalente agli inizi degli anni '80. A tale fine si propone un limite «economico» alla raccolta di risorse pubblicitarie differenziato tra la disciplina dell'emittenza terrestre, rispetto all'emittenza via cavo o via satellite. Si propone la modifica della disciplina vigente stabilendo un limite economico del 30 per cento riferito al settore televisivo (attualmente il limite economico è commisurato al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni che aggrega in un coacervo eterogeneo di beni e servizi che non possono essere ricondotti a un medesimo ambito di mercato, con il risultato di privare di qualunque efficacia la soglia antitrust del 20 per cento essendo invece una protezione delle attuali posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo). Si è prevista una terza tipologia di limiti antitrust, già presenti nella normativa vigente, che si applicano ai soggetti che operano non solo nel mercato tradizionale della radiotelevisione, ma anche nei diversi comparti che compongono l'intero settore delle comunicazioni. C’è poi la previsione di un limite alla possibilità di incroci proprietari tra soggetti operanti in settori diversi della comunicazione. In particolare, per quanto concerne gli incroci proprietari tra stampa e televisione, si riprende una disposizione già contenuta nella legge n. 112 del 2004 volta a evitare che il vantaggio iniziale derivante dall'integrazione possa essere prevalentemente a favore degli operatori televisivi. Il limite economico alla quantità di risorse imputabili ad un soggetto, nel caso di incroci proprietari tra televisione, radio, carta stampata, cinema, televisione via internet e altri media affini, rimane del 20 per cento del totale delle risorse del settore radiotelevisivo e dei media affini. Infine, l'ultimo limite anticoncorrenziale, sempre di natura economica, riguarda gli attuali soggetti dominanti nel settore delle comunicazioni elettroniche per i quali il limite alle risorse acquisibili nel settore della radiotelevisione e dei media affini scende dal 20 per cento al 10 per cento


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