Senatore Perduca, sull'ordine del giorno G3.100 c'è un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Lo ritira?
PERDUCA (PD). Signora Presidente, la senatrice Maraventano nel suo intervento nel dibattito generale ha chiesto cosa fanno le Nazioni Unite. L'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di rifugiati, tre settimane fa, ha preparato un documento e, a seguito dell'approvazione di questo provvedimento alla Camera, auspicava che al Senato, sapendo che sarebbe stato blindato, alcuni accorgimenti di indirizzo politico generale venissero adottati. Io mi sono permesso di rielaborarli in un ordine del giorno al quale è stato dato parere negativo. Alcuni di questi impegni hanno invece ricevuto parere favorevole in altri ordini del giorno: ma tant'è.
È qualcosa che ci viene richiesto non per la modifica di norme, ma in termini di attenzione e di reazione politica da parte dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR). I punti sarebbero stati questi: limitare la durata massima del periodo di trattenimento e, in ogni caso, prevedere maggiori garanzie per le persone trattenute; prevedere un rilascio immediato di permesso di soggiorno nel caso in cui il trattenimento non sia giustificato anche per assenza di ragionevoli prospettive di allontanamento, come previsto dall'articolo 15, comma 4 della direttiva UE; non escludere dall'ambito di applicazione della normativa di recepimento la fattispecie dei respingimenti alla frontiera o differiti ex articolo 10 del Testo unico immigrazione; prevedere che, nella valutazione delle singole posizioni, caso per caso, come ha ricordato il senatore Boscetto, vi sia la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno data la rilevanza umanitaria, ovvero la condizione psicofisica dell'interessato.
C'era poi una richiesta avanzata da alcune associazioni. Poco fa è stato fatto l'elenco di chi, anche a seguito della circolare del ministro Maroni del 1° aprile, aveva ancora l'accesso ai centri perché anche altre associazioni convenzionate con il Ministero potevano entrare, ma la cosa non è sempre avvenuta. La richiesta mirava a cercare di trovare una soluzione per le cosiddette «figure grigie», che sono quei migranti irregolari che spesso si trattengono nel territorio nell'Unione europea. Tale risoluzione avverrebbe innanzitutto con un tentativo concreto di rimpatrio volontario assistito, mentre solo in casi in cui ciò non è possibile si dovrebbe ricorrere all'espulsione forzata.
Il nostro ordine del giorno, sottoscritto anche dalla senatrice Carloni oltre che dai radicali, chiedeva di prendere ciò in considerazione una volta per tutte, ma non con termini particolarmente ordinatori e perentori. Ci è però stato detto di no, senza troppe spiegazioni. Vedo che ci sono ulteriori consultazioni relativamente ad altro e, quindi, non accolgo l'invito al ritiro e chiedo che l'ordine del giorno venga messo ai voti con procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.100, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
G3.100 Respinto
Il Senato:
considerato che:
gli standard applicati dagli Stati membri dell'Unione europea devono essere in linea cogli obblighi internazionali derivanti dai maggiori strumenti in materia di diritti umani.
All'indomani del recepimento della Direttiva 2008/115/CE (Direttiva UE Rimpatri) da parte della Camera dei deputati, la Rappresentanza regionale per il Sud Europa dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) fommlato quanto segue.
Circa il principio di non-refoulement (articolo 5 Direttiva UE Rimpatri):
sia previsto un esplicito riferimento al principio di non-refoulement tra l'altro richiamato dalla Direttiva stessa in diversi punti. In particolare coordinare le norme sull'allontanamento con il disposto dell'art. 19, D.Lgs. 286/98 (Testo unico immigrazione) il quale stabilisce al comma 1 il divieto assoluto di allontanamento «verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione», e al comma 2 stabilisce ulteriori ipotesi in cui l'allontanamento non è consentito;
introdurre un riferimento esplicito all'obbligo dell'autorità procedente di compiere una valutazione preliminare dell'eventuale sussistenza di divieti di espulsione o respingimento di cui all'art. 19 D.Lgs. 286/98 o derivanti da obblighi internazionali, prima di emettere o eseguire qualsiasi provvedimento di allontanamento;
fatte salve le disposizIoni in materia di protezione internazionale, tra cui quelle relative all'accesso alla procedura di asilo, che deve essere sempre garantito allo straniero che manifesti l'intenzione di presentare domanda di asilo ovvero «esprima in un qualsiasi modo il timore di subire un grave danno facendo ritorno al proprio paese di origine o nel paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale» (Manuale Schengen per le guardie di frontiera, par. 10-1).
Circa il divieto di reingresso (articolo 11 della Direttiva UE Rimpatri):
la Direttiva UE Rimpatri stabilisce che il divieto di reingresso non debba pregiudicare il diritto alla protezione internazionale (art. 11, comma 5). È essenziale inserire un analogo riferimento in sede di trasposizione della Direttiva e di prevedere misure che garantiscano ai riehiedenti asilo l'accesso al territorio e alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. In ogni caso, il divieto di reingresso non dovrebbe essere previsto per i richiedenti asilo la cui domanda sia stala rigettata per motivi merameme formali. Quantomeno, si dovrebbe introdurre la possibilità di chiedere in frontiera la revoca del divieto di reingresso. L'UNHCR ha sempre ribadito che qualora un individuo diventi bisognoso di protezione internazionale a causa di cambiamenti della situazione nel paese di provenienza, ovvero di un mutamento del profilo o delle attività dell'individuo deve essergli garantito accesso ai territorio ed alla procedura di asilo.
Circa il trattenimento (articoli 15 e 16 della Direttiva UE rimpatri):
l'UNHCR reitera la preoccupazione l'estensione della durata massima del trattenimento fino a complessivi 18 mesi senza che siano previsti un rafforzamento delle garanzie di rispetto dei diritti dei soggetti trattenuti, né un adeguamento delle condizioni di trattenimento - sia dal punto di vista delle strutture che dei servizi disponibili. L'estensione della durata del trattenimento risulta applicabile ad una casistica potenzialmente molto ampia in quanto copre le ipotesi di mancata cooperazione dell'interessato o di ritardi nell'ottenimento della documentazione necessaria anche per mancata collaborazione da parte dei paesi di provenienza - quest'ultimo caso si tradurrebbe in una sanzione a carico dell'individuo per l'incapacità o la mancanza di volontà di uno Stato di collaborare, ossia per atti o comportamenti che esuIano dalla responsabilità dell'individuo stesso.
considerato che la Direttiva UE Rimpatri prospetta che la misura del trattenimento possa essere riesaminata ad intervalli regolari oltre che d'ufficio anche «su richiesta dell'interessato» (art. 15, comma 3), ma che tale possibilità non e attualmente prevista dall'ordinamento italiano, che per la prima applicazione del trattenimento, come pure per le successive proroghe, contempla solo scansioni temporali predefinite. La relativa norma di recepimento di tale possibilità prevista dalla Direttiva dovrebbe, inoltre, introdurre un riferimento espresso alla necessità di garantire sempre il contraddittorio nell'ambito delle udienze di convalida e proroga del trattenimento, proprio al fine di garantire che tutte le ragioni dell'interessato siano sentite, e che possano emergere eventuali bisogni specifici di protezione anche in questa importante sede dì controllo giurisdizionale.
Circa l'ambito di applicazione (articolo 2 della Direttive UE Rimpatri)
i princìpi normativi e le garanzie introdotte dalla Direttiva devono essere rispettati per qualsiasi provvedimento di allontanamento dal territorio ed altresì nell'ambito delle procedure di respingimento realizzate in frontiera. La fattispecie del respingimento, cosiddetto differito di cui all'art. 10, comma 2 Testo unico immigrazione, può in certa misura sovrapporsi all'ambito di applicazione dell'espulsione amministrativa, trattandosi di allontanamento di straniero comunque già presente sul territorio e non solo presso il valico di frontiera.
Saluta l'attenzione dedicata al trattamento delle categorie vulnerabili, come un elemento positivo e se possibile da rafforzare con disposizioni ancora più favorevoli alle persone interessate.
Considerato che allo stato sussisterebbero le condizioni per concedere un permesso di saggiorno per motivi umanitari nella facoltà del Questore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 e 5 comma 6 del D.Lgv 286/98 e art. 11 comma 1 lettera c-ter) del DPR 334/2004 e soprattutto alla luce dell'entrata in vigore della Direttiva Europea 20081115/ CE (art. 6, comma 4) e della circolare interpretativa emanata dal Prefetto Mnganelli in data 17/12/2010.
Considerata inoltre la norma (2008/l15/CE approvata dall'UE il 16112/2008) di fatto obbliga i paesi membri ad affrontare il problema delle cosiddette «figure grigie», cioè delle presenze di migranti irregolari che spesso si trattengono nei territori dell'UE; e che tale risoluzione avverrebbe innanzitutto con un tentativo concreto di rimpatrio volontario assistito, mentre solo in casi in cui ciò non sia possibile si dovrebbe ricorrere ad un'espulsione forzata.
Ricordando come resti come problema «residuale» il caso di queglI immigrati o rifugiati (denegati dalle commissioni) che per una qualsiasi ragione non abbiano potuto regolarizzare la propria posizione ma al tempo stesso siano in condizione di inespellibilità per una serie di motivi di carattere soggettivo, umanitario o oggettivo - come nei casi in cui l'ambasciata di competenza non collabora con Ia autorità governativa italiana per l'identificazione dell'espellendo.
Ricordando come l'Articolo 6 «DECISIONE DI RIMPATRlO» al comma 4 reciti in qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. In tali casi non è emessa la decisione di rimpatrio. Qualora sia già stata emessa, la decisione di rimpatlio è revocata o sospesa per il periodo di validità del titolo di soggiorno o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare.
Considerato infine che da quanto illustrato, emerge in particolare che la posizione di ogni straniero che soggiorna illegalmente sul territorio nazionale deve essere attentamente valutata; e che a tale proposito, nell'intervista cui lo straniero e sottoposto prima di avviarlo al rimpatrio, volontario o coatto, andrà verificato se sussistono le condizioni affinché allo stesso sia possibile rilasciare un permesso di soggiomo unumitario o ad altro titolo.
Impegna il Governo:
a limitare la durata massima del periodo di trattenimento e, in ogni caso, di prevedere maggiori garanzie per le persone trattenute;
a prevedere un rilascio immediato di permesso di soggiorno nel caso in cui il trattenimento non sia giustificato anche per assenza di ragionevoli prospettive di allontanamento, come previsto dall'art. 15, comma 4 della Direttiva UE Rimpatri;
a non escludere dall'ambito di applicazione della normativa di recepimento la fattispecie dei respingimenti alla frontiera o differiti ex art 10 Testo unico immigrazione;
a prevedere la possibilità che nella valutazione delle singole posizioni sia possibile caso per caso rilasciare un permesso di soggiorno data la rilevanza umanitaria - ovvero la condizione psicofisica dell''interessato - di voler prendere in considerazione la richiesta avanzata;
relativamente alle «figure grigie», a valutare l'opportunità, vista la assoluta impossibilità al rimpatrio, di riconoscere un permesso di soggiorno (art. 6, comma 4, della Direttiva) ai sensi del Capo II FINE DEL SOGGIORNO IRREGOLARE.
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