3.03.2011

Che ne dice l'Italia della riforma delle Convenzioni onu in materia di "droghe"? Che stamo bene come stamo...

Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-04373


Atto n. 4-04373

Pubblicato il 18 gennaio 2011
Seduta n. 486

PERDUCA , PORETTI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. -
Premesso che:
nel 1961 la comunità internazionale ha adottato la Convenzione singola sulle sostanze narcotiche e psicotrope che reca quattro tabelle con la lista di piante e sostanze da loro derivate che devono essere strettamente controllate in tutto il mondo nella loro produzione, consumo e commercio;
per alcune piante è consentita la produzione e commercio per uso medico e scientifico;
successivamente negli anni '70, per via emendativa, e successivamente nel 1988 con la terza Commissione Onu in materia di sostanze stupefacenti, sono state consentite deroghe per gli usi tradizionali di alcune sostanze;
la coca (Erythroxylum coca o Erythroxylon coca) è una pianta della famiglia delle Erythroxylaceae originaria delle regioni tropicali centro e nord-occidentali dell'America del Sud. Si tratta di un arbusto o piccolo albero di 2-3 metri d'altezza, con foglie alterne di un verde intenso. I piccoli fiori bianchi producono una drupa rossastra contenente un solo seme. La coca è una pianta a portamento arbustivo che rimane produttiva anche fino all'età di 50 anni. Classificata in passato all'interno dell'ordine delle Linales, con la più recente classificazione filogenetica viene considerata parte dell'ordine delle Malpighiaceae;
dalle foglie della pianta della coca si ricava anche la cocaina, uno stupefacente;
i principali produttori mondiali di foglie di coca sono la Colombia, il Perù e la Bolivia. L'estensione delle coltivazioni è molto variabile, secondo i programmi dei rispettivi Governi e l'azione dello sviluppo alternativo alle coltivazioni, con incentivi offerti da vari Paesi, e normalmente canalizzati dalle Nazioni Unite, per riconvertire le coltivazioni di coca in prodotti legali. Orientativamente in Colombia si coltivano poco più di 100.000 ettari, in Perù attorno a 50.000 e in Bolivia 30.000;
considerato che:
nel 2009, il Presidente della Bolivia, Evo Morales Ayma, scrisse al Segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki Moon, per comunicare la decisione del suo Governo di presentare due emendamenti alla Convenzione singola sulle sostanze narcotiche e psicotrope relativi agli articoli 49 nei paragrafi 1, lettera c), e 2, lettera e);
l'articolo 49 è relativo alle riserve transitorie della Commissione del 1961 all'articolo e al paragrafo 1, lettera c), riguarda la "masticazione della foglia di coca";
l'articolo 2 sottomette a ulteriori restrizioni relative alle riserve fatte in virtù del paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera e), riguarda la masticazione della foglia di coca deve essere abolita entro 25 anni dall'entrata in vigore della Convenzione, come previsto all'articolo 41, paragrafo 1;
il 30 luglio, la proposta boliviana di emendare la Convenzione è stata trattata dal Consiglio economico e sociale dell'Onu (ECOSOC) e, dopo negoziati informali, i 54 Stati membri hanno deciso all'unanimità di inviare la proposta di emendamenti a tutti gli Stati parte della Convenzione perché ne prendessero visione;
la Bolivia, sebbene rappresentata alla Conferenza del 1961, inizialmente non firmò la Convenzione e la sua accessione risale al 1976 sotto la dittatura militare di Hugo Banzer, che rese obbligatorio immediatamente al Paese abolire la possibilità della masticazione tradizionale;
qualora gli emendamenti proposti dalla Bolivia fossero adottati resterebbe comunque l'obbligo di limitare la produzione per "scopi medici e scientifici" per le piante e sostanze della tabella 1 della Convenzione 1961, che includono la foglia di coca;
considerato infine che già dall'estate del 2009 gli Stati Uniti hanno annunciato la presentazione di un'obiezione ai due emendamenti boliviani e che, durante i negoziati informali dei mesi scorsi nonché nei contatti che alcune organizzazioni non governative internazionali come l'International drug consortium o il Transnational institute hanno avuto con alcune delegazioni, sembrerebbe che Federazione russa, Giappone, Cina, Indonesia, Regno Unito, Germania, Belgio, Svezia e Francia avrebbero deciso di sostenere le obiezioni statunitensi;
tenuto presente che l'Italia è membro dell'ECOSOC fino al 2012,
si chiede di sapere:
se e come l'Italia sia coinvolta in tale esercizio;
quale sia la posizione italiana circa gli emendamenti boliviani;
quale sia la posizione italiana circa le obiezioni degli Stati Uniti;
se non occorra ampliare il dibattito che scaturirà dagli emendamenti boliviani anche ad altri documenti delle Nazioni Unite come la Convenzione sulla biodiversità del 29 dicembre 1993;
se, dopo 50 anni, non sia forse il caso di convocare un dibattito ad hoc, anche a latere della prossima 54ª Commissione droghe dell'Onu del 21 25 marzo 2011, che valuti l'efficacia delle misure proibizionistiche contenute nelle Convenzioni del 1961, 1971 e 1988 e relativi emendamenti.

Legislatura 16 Risposta ad interrogazione scritta n° 4-04373



Risposta all'interrogazione n. 4-04373
Fascicolo n.112
Risposta. - L’Italia segue con la massima attenzione il dibattito scaturito in seno alle Nazioni Unite a seguito della proposta di emendamento boliviano alla Convenzione sulle sostanze narcotiche e psicotrope del 1961. Tale impegno è in linea con il ruolo di rilievo tradizionalmente svolto dal nostro Paese, in materia di contrasto al narcotraffico e di assistenza medica e sociale ai tossicodipendenti, nell’ambito dell’Unione europea, del G8 e delle Nazioni Unite, ai cui dibattiti partecipa attivamente anche in qualità di membro del Consiglio economico e sociale (ECOSOC).
La posizione italiana è stata definita attraverso uno stretto coordinamento tra il Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero e la Direzione centrale per i servizi antidroga del Ministero dell'interno.
L’Italia si è adoperata affinché fosse elaborata una posizione comune in seno all’Unione europea, che non è stato possibile raggiungere. Nella riunione del Gruppo orizzontale droga del Consiglio dell’Unione, tenutasi a Bruxelles il 25 gennaio 2011, oltre all’Italia un’ampia maggioranza di Stati membri ha peraltro confermato la propria ferma opposizione all’emendamento boliviano: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Slovacchia e Svezia.
La contrarietà dell’Italia alla proposta di emendamento boliviana, nonché alla connessa proposta della Bolivia di far convocare una conferenza nell’ambito ECOSOC, si fonda su diverse argomentazioni, condivise dai predetti partner comunitari e da numerosi altri Stati, fra i quali Stati Uniti, Canada, Giappone, Malesia, Messico, Russia, e Singapore. Occorre tenere presente infatti che attraverso la ratifica della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, gli Stati parte hanno assunto l’obbligo di limitare il commercio e il consumo degli stupefacenti esclusivamente per scopi medici e scientifici. L’emendamento boliviano inoltre rischia di far venir meno l’integrità della Convenzione del 1961, caposaldo della nostra politica antidroga, nonché degli altri strumenti giuridici di cui la comunità internazionale si è dotata negli scorsi decenni per contrastare il fenomeno del traffico di droga, patrimonio quasi esclusivo del crimine organizzato transnazionale.
Nell’esprimere la propria posizione nell’ambito delle Nazioni Unite e nei contatti bilaterali con la Bolivia, l’Italia non ha peraltro mancato di riconoscere l’apprezzabile azione svolta dalla Bolivia nel contrasto alla produzione di droga ed al narcotraffico; di comprendere, anche alla luce della Dichiarazione dell'Assemblea generale sui diritti dei popoli indigeni, le motivazioni di ordine culturale che sono alla base della posizione boliviana e di fare stato del proprio favorevole orientamento a sostegno del dialogo internazionale sulle pratiche tradizionali indigene purché il dibattito non si svolga nell’ambito della Convenzione del 1961.
Alcuni tentativi di promuovere in modo adeguato il dialogo sulle pratiche culturali delle popolazioni indigene sono ad esempio emersi nelle seguenti proposte recentemente emerse in ambito UE: a) nel creare un gruppo informale a Vienna, con la partecipazione della Bolivia e degli altri Stati firmatari della Convenzione, con l’obiettivo di definire le possibili modalità attraverso cui la salvaguardia delle tradizioni e dei consumi locali possa eventualmente contemperarsi con il rispetto del diritto internazionale; b) nel chiedere alla Commissione europea di presentare uno studio scientifico sull’effetto della masticazione delle foglie di coca; c) nel rafforzare il dialogo e la collaborazione con la Bolivia sostenendo il programma elaborato dall’UNODC a favore di quel Paese.
Per quanto attiene inoltre l’opportunità di ampliare il dibattito ad altri documenti delle Nazioni Unite non si ravvisa l’esistenza di un nesso diretto tra la tematica della biodiversità e quella della masticazione tradizionale della foglia di coca. La Convenzione del 1993 infatti persegue i seguenti tre obiettivi: la conservazione della diversità biologica; l’uso sostenibile delle sue componenti e la condivisione giusta ed equa dei benefici derivanti da un uso corretto delle risorse genetiche.
Coerentemente con la propria posizione, contraria alla proposta boliviana di emendamento della Convenzione del 1961, l’Italia inoltre non ravvisa l’opportunità di convocare un dibattito ad hoc per valutare l’efficacia delle misure contenute nelle tre Convenzioni internazionali, del 1961, 1971 e 1988 in materia di droga, in occasione della 54esima sessione della Commissione droga delle Nazioni Unite, il cui ordine del giorno non prevede peraltro tale tematica.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SCOTTI
(16 febbraio 2011)

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