Se e come, in virtù di quanto previsto dal Trattato all'articolo 19 comma 1, l'Italia intenda partecipare alle indagini annunciate dalle autorità libiche anche al fine di individuare i responsabili della tratta degli eritrei.
Se, una volta avvenuta l'identificazione dei detenuti nel campo di Bakr, l'Italia non intenda confrontare tali nominativi con quelli di coloro che all'inizio dell'anno in un paio di occasioni sono stati fermati, identificati e respinti al largo delle nostre coste e, conseguentemente, consentire che questi individui vengano ascoltati dal personale dell'Ufficio del Commissariato per i rifugiati che pare aver ottenuto di nuovo il permesso di operare in Libia.
Se, in virtù di quanto previsto dal Trattato all'articolo 19 comma 2, sia stata avviata la selezione delle società italiane in possesso delle necessarie competenze tecnologie, di quali società si tratti, e se il contributo dell'Unione europea del 50% dei costi previsti per il monitoraggio di un confine sterminato sia stato richiesto.
-Se in virtù di quanto previsto dall'articolo 20 codesti ministeri sono a conoscenza della presenza e utilizzo nel campo di Bark di materiale militare italiano fornito ai libici e se i guardiani del campo abbiano mai partecipato alle previste esercitazioni congiunte o abbiano presenziato agli incontri con missioni di esperti, istruttori e tecnici italiani.
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