9.09.2009

Tessera tifoso, Perduca-Staderini: è un invenzione del Ministero, la legge non ne parla. Perché schedare tutti se è sufficiente una black list?

Tessera tifoso, Perduca-Staderini: è un invenzione del Ministero, la legge non ne parla. Perché schedare tutti se è sufficiente una black list?

Roma, 9 settembre 2009

• Dichiarazione di Marco Perduca, senatore Radicale eletto nelle liste del PD e di Mario Staderini, della Direzione Nazionale di Radicali Italiani

Nonostante le tardive smentite del Viminale, la situazione rimane confusa.

L’art 9 della legge 41/07 parla chiaro: i club di calcio non possono vendere biglietti ai cittadini che sono stati nella loro vita oggetto di diffida o di condanna in primo grado per reati da stadio.

Quindi sia ai tifosi di casa che in trasferta.

Sarebbe sufficiente che la Prefettura comunicasse alle società la “black list” con l’elenco dei diffidati per evitare che ad essi vengano venduti i biglietti.

Il Ministero dell’Interno ha preferito invece inventarsi la “tessera del tifoso”, di cui la legge non parla mai, con il suo poliziesco ed inutile meccanismo del nulla osta preventivo delle questure.

Per capire perché si è scelto di sottoporre a controllo di polizia centinaia di migliaia di tifosi anziché limitarsi a comunicare ai club una black list di poche migliaia, insieme alla senatrice Donatella Poretti abbiamo presentato due interrogazioni al Ministro Maroni, anche per chiedere conto delle interpretazioni contraddittorie della legge che già avvengono in giro per l’Italia.

La vicenda di Siena-Roma è esemplare: il Ministero prima vieta la trasferta e poi la autorizza a condizione di viaggiare con il pulmann pagato dalla AS Roma, nonostante l’art. 8 della legge 41/07 vieti ai club qualsiasi sovvenzione ai tifosi.

Norme cervellotiche ed illiberali non si applicano arbitrariamente, si riformano.




LEGGE 41/07



Art. 8.
Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

E' vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n, 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. E' parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate.



Art. 9.
Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio

1. E' fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società sportive interessate.

3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 e' irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

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