1.15.2009

Segue emendamenti al Ddl 733

PERDUCA (PD). Signor Presidente, con la modifica al comma 1 che si propone con l'emendamento 4.101 intendiamo ristabilire un principio di diritto fondamentale nei rapporti con la pubblica amministrazione, vale a dire la certezza dei tempi di ottenimento del decreto di cui all'articolo 7 della legge n. 91 del 1992 e delle conseguenze che ne derivino. La proposta del Governo infatti stabilisce che per l'esito positivo dell'istanza di concessione di cittadinanza non sia intervenuta separazione personale o divorzio, scioglimento o annullamento del matrimonio alla data di emissione del decreto stesso.

Come visto, i casi di ritardo dell'amministrazione sono a volte eclatanti e non vi sono, si sa, rimedi giudiziali adeguati per spingere il Ministero a pronunciarsi nei termini di legge. Il ricorso al TAR per il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione in materia di cittadinanza, un provvedimento discrezionale della pubblica amministrazione, non rappresenta nei fatti che un ennesimo e costoso tassello per il cittadino straniero. Dunque, ancorare la situazione di fatto utile per la concessione della cittadinanza al momento dell'emissione del decreto significa esporre l'istante alla mercé dei tempi e delle inefficienze del Ministero e, comunque, rendere del tutto incerti, contrariamente a qualunque principio del diritto, il se e il quando dell'istanza a tempi futuri.

[...]

Sull'emendamento 4.105 è stato formulato un invito al ritiro. I presentatori intendono accoglierlo?

PERDUCA (PD). Signor Presidente, la senatrice Poretti, che è prima firmataria dell'emendamento in esame, sta tenendo una conferenza stampa perché tra gli emendamenti che abbiamo proposto ce n'è anche uno che vuole introdurre il reato di tortura in Italia, dopo anni che si porta avanti un dibattito in proposito.

Non ritiriamo questo emendamento, perché i tempi legali del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241 del 1990, di concessione di cittadinanza, previsti all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 364 del 1994, ossia il regolamento che attua le procedure della legge n. 91 del 1992, sono di due anni, cioè di 730 giorni. Non solo, ma dal sito dell'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (ADUC), che haaperto una sezione particolare relativamente all'immigrazione, abbiamo raccolto tutta una serie di testimonianze secondo le quali le procedure di fatto durano molto più tempo rispetto ai due anni previsti, arrivando a quattro o più anni, senza che sia stata fornita alcuna giustificazione relativamente al ritardo.

Riteniamo quindi che due anni, senza che venga fornita una dettagliata istruttoria di ciò che va portando avanti l'amministrazione pubblica, costituiscano un tempo troppo lungo per questo tipo di procedure. Per tale ragione, con il nostro emendamento 4.105 cogliamo l'occasione per modificare il termine spostandolo a 365 giorni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.105, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

[...]

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, riteniamo con l'emendamento 12.100 che questo articolo vada soppresso, perché l'impiego dei minori nell'accattonaggio non si risolve mettendo in galera tutta le comunità Rom e Sinti che si trovano in Italia. Questo articolo modifica l'inquadramento della fattispecie dell'impiego di minori nell'accattonaggio, che, da semplice contravvenzione, diviene vero e proprio delitto. Secondo noi le misure necessarie per affrontare tale fenomeno (che naturalmente esiste, nessuno vuole negarne l'evidenza) debbono essere di tipo completamente diverso e mirare molto di più all'estensione dei diritti di cittadinanza alle suddette comunità presenti in Italia ed eventualmente a politiche di integrazione sociale e culturale, nonché economica. (Applausi del senatore Della Seta).

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