Catturato in Brasile il br Cesare Battisti. Appena fermato dalla polizia ha dichiarato: "Che sarà mai un po' di galera? Tanto poi divento parlamentare della RnP".
Ho ascoltato la tua intervista e come sempre mi è piaciuta tantissimo. Ho cercato la sentenza sul sito del TAR Lazio, ma il dispositivo di ricerca non funcionava e comunque sarebbe più facile trovarla per il numero. Sai qual è il numero? Comunque, anche se non sono riuscita a leggerla, la sentenza mi pare assurda. Il decreto 309 (con le modifiche apportate dalla legge 49) non dice che i limiti massimi vanno indicati “con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga” (art. 73, comma 1-bis, “a”)?
Ho capito che la sentenza del TAR è stata fondata sull’argomento di che il radoppiamento non poteva essere deciso dal Ministro della Salute perché non poteva essere una decisione politica, bensì una decisione tecnica. Ma non è ciò che dice la legge e il limite massimo anteriore, se non mi sbaglio, era stato anche esse fissato dal Ministro della Salute, non è vero? Perciò la sentenza mi pare assurda.
malu, non la trovi perché quella del TAR non è una sentenza ma un'ordinanza. Pertanto quando vai sul sito del TAR, mi raccomando, cerca il provvedimento sotto la voce "ordinanza" (per trovarla comunque deve sempre avere il numero...)
prego perduca. Da fonti interne al tar ho appreso che l'ordinanza di cui trattasi è la numero 01154 del 2007. Chi vuole può leggerla al seguente indirizzo: http://www.giustizia-amministrativa.it/ordinanze/RM_200701154_OS.doc p.s. sono solo poche righe, ma indicative di quello che sarà l'indirizzo che sul punto adotterà il giudice amministrativo
Grazie ale gera. Adesso ho potuto leggere l’ordinanza e si è confermata la mia prima impressione. L’argomento addotto è assolutamente infondato. L’interpretazione dell’art. 73 comma 1bis del D.P.R. 309/90 non è stata fatta in maniera conforme a Costituzione. Anzi è stata fatta in maniera assolutamente contraria alla Costituzione. La norma riferita non esige nessuna istruttoria tecnica e infatti non poteva farlo anche perché non c’è nessun strumento scientifico che possa identificare la destinazione personale di una droga in base alla quantità portata. Le leggi od i regolamenti che così identificano tale destinazione lo fanno - e solo possono fare - in base a decisioni meramente politiche.
11 comments:
Quanto manca ai 200mila iscritti?
un paio
Catturato in Brasile il br Cesare Battisti. Appena fermato dalla polizia ha dichiarato: "Che sarà mai un po' di galera? Tanto poi divento parlamentare della RnP".
purché in quota SDI
Ho ascoltato la tua intervista e come sempre mi è piaciuta tantissimo. Ho cercato la sentenza sul sito del TAR Lazio, ma il dispositivo di ricerca non funcionava e comunque sarebbe più facile trovarla per il numero. Sai qual è il numero?
Comunque, anche se non sono riuscita a leggerla, la sentenza mi pare assurda. Il decreto 309 (con le modifiche apportate dalla legge 49) non dice che i limiti massimi vanno indicati “con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga” (art. 73, comma 1-bis, “a”)?
il tar ha solo sospeso il decreto con cui si raddoppiavano le "dosi minime" oltre le quali scattano le sanzioni penali...
Ho capito che la sentenza del TAR è stata fondata sull’argomento di che il radoppiamento non poteva essere deciso dal Ministro della Salute perché non poteva essere una decisione politica, bensì una decisione tecnica. Ma non è ciò che dice la legge e il limite massimo anteriore, se non mi sbaglio, era stato anche esse fissato dal Ministro della Salute, non è vero? Perciò la sentenza mi pare assurda.
malu, non la trovi perché quella del TAR non è una sentenza ma un'ordinanza. Pertanto quando vai sul sito del TAR, mi raccomando, cerca il provvedimento sotto la voce "ordinanza" (per trovarla comunque deve sempre avere il numero...)
grazie gerà sempre prezioso
prego perduca.
Da fonti interne al tar ho appreso che l'ordinanza di cui trattasi è la numero 01154 del 2007.
Chi vuole può leggerla al seguente indirizzo:
http://www.giustizia-amministrativa.it/ordinanze/RM_200701154_OS.doc
p.s. sono solo poche righe, ma indicative di quello che sarà l'indirizzo che sul punto adotterà il giudice amministrativo
Grazie ale gera.
Adesso ho potuto leggere l’ordinanza e si è confermata la mia prima impressione. L’argomento addotto è assolutamente infondato. L’interpretazione dell’art. 73 comma 1bis del D.P.R. 309/90 non è stata fatta in maniera conforme a Costituzione. Anzi è stata fatta in maniera assolutamente contraria alla Costituzione. La norma riferita non esige nessuna istruttoria tecnica e infatti non poteva farlo anche perché non c’è nessun strumento scientifico che possa identificare la destinazione personale di una droga in base alla quantità portata. Le leggi od i regolamenti che così identificano tale destinazione lo fanno - e solo possono fare - in base a decisioni meramente politiche.
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